Ecobonus 2020 - qualche dettaglio
Pubblicato da Bambootaly Shop il
Con il decreto Rilancio pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 20 maggio è stato introdotto un bonus per tutti gli interventi di miglioramento energetico e sismico degli edifici.
Questo decreto permette un risparmi fiscale del 110% su diverse tipologie di interventi; i lavori che possono essere detratti devono essere svolti tra il 1 luglio di quest’anno a fine 2021, ma si sta lavorando per prolungarlo fino a fine 2022.
La grande novità di questa misura consiste nella possibilità di cedere il credito fiscale, oltre che all’impresa, anche a soggetti terzi (come le banche).
Vediamolo nel dettaglio:
- Si tratta di un nuovo superbonus che porta al 110% il risparmio fiscale sulle spese sostenute per i miglioramenti energetici (Ecobonus) e gli interventi antisismici (Sisma Bonus) sugli edifici. Tra gli interventi troviamo:
- l’isolamento termico (il ’cappotto’)
- sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale
- riscaldamento con impianti centralizzati o caldaie di classe A a condensazione
- pompe di calore
- sistemi geotermici
- installazione di impianti fotovoltaici
- Il bonus riguarda tutti gli interventi effettuati dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
- Le spese che rientrano nel nuovo superbonus danno diritto a una detrazione fiscale (Irpef e Ires) del 110%. La detrazione va applicata nella dichiarazione dei redditi dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute e certificate le spese. L’importo complessivo dei lavori può essere detratto dalle imposte in cinque rate di eguale importo per ogni anno ma anche utilizzato per compensare i pagamenti dovuti con l’F24.
- Possono accedere al bonus le persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti e professioni. La detrazione riguarda gli interventi svolti sulle parti comuni e singole unità nei condomini, cooperative di abitazione, istituti autonomi, edifici unifamilari e abitazioni indipendenti solo in caso di prima casa.
- Per la richiesta del bonus è necessario avere:
- il progetto dei lavori
- la relazione di conformità prima del loro inizio
- l’attestato di qualificazione energetica per la chiusura dei lavori
- l’attestato di prestazione energetica (Ape) che certifica che gli interventi hanno determinato il miglioramento di due classi energetiche dell’edificio
- La documentazione può essere presentata personalmente. È necessario comunque rivolgersi ad un perito per la relazione di conformità e della classe energetica.
- Il credito fiscale può essere chiesto all'impresa, con sconto in fattura, ma anche a banche ed intermediari. Per cedere il credito servirà un’asseverazione del Caf o del commercialista.