Ecobonus 2020 - qualche dettaglio

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Ecobonus 2020 - qualche dettaglio

Con il decreto Rilancio pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 20 maggio è stato introdotto un bonus per tutti gli interventi di miglioramento energetico e sismico degli edifici.

Questo decreto permette un risparmi fiscale del 110% su diverse tipologie di interventi; i lavori che possono essere detratti devono essere svolti tra il 1 luglio di quest’anno a fine 2021, ma si sta lavorando per prolungarlo fino a fine 2022.

La grande novità di questa misura consiste nella possibilità di cedere il credito fiscale, oltre che all’impresa, anche a soggetti terzi (come le banche).

Vediamolo nel dettaglio:

  • Si tratta di un nuovo superbonus che porta al 110% il risparmio fiscale sulle spese sostenute per i miglioramenti energetici (Ecobonus) e gli interventi antisismici (Sisma Bonus) sugli edifici. Tra gli interventi troviamo:
    • l’isolamento termico (il ’cappotto’)
    • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale
    • riscaldamento con impianti centralizzati o caldaie di classe A a condensazione
    • pompe di calore
    • sistemi geotermici
    • installazione di impianti fotovoltaici
Bisogna però tenere presente che per accedere a questa agevolazione è      necessario certificare un salto di 2 classi energetiche o il raggiungimento della classe più alta. Il miglioramento deve essere infatti dimostrato da un Attestato di prestazione energetica (Ape), rilasciato nella forma della dichiarazione asseverata. 

 

  • Il bonus riguarda tutti gli interventi effettuati dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

  • Le spese che rientrano nel nuovo superbonus danno diritto a una detrazione fiscale (Irpef e Ires) del 110%. La detrazione va applicata nella dichiarazione dei redditi dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute e certificate le spese. L’importo complessivo dei lavori può essere detratto dalle imposte in cinque rate di eguale importo per ogni anno ma anche utilizzato per compensare i pagamenti dovuti con l’F24.

  • Possono accedere al bonus le persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti e professioni. La detrazione riguarda gli interventi svolti sulle parti comuni e singole unità nei condomini, cooperative di abitazione, istituti autonomi, edifici unifamilari e abitazioni indipendenti solo in caso di prima casa.

  • Per la richiesta del bonus è necessario avere:
    • il progetto dei lavori
    • la relazione di conformità prima del loro inizio
    • l’attestato di qualificazione energetica per la chiusura dei lavori
    • l’attestato di prestazione energetica (Ape) che certifica che gli interventi hanno determinato il miglioramento di due classi energetiche dell’edificio

  • La documentazione può essere presentata personalmente. È necessario comunque rivolgersi ad un perito per la relazione di conformità e della classe energetica. 

  • Il credito fiscale può essere chiesto all'impresa, con sconto in fattura, ma anche a banche ed intermediari. Per cedere il credito servirà un’asseverazione del Caf o del commercialista.

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